diritto.io

Sez. F, Ordinanza n. 35538 del 25/08/2016 Cc. (dep. 26/08/2016) Rv. 268009 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazione sentenza di estradizione - Rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare - Condanna al pagamento delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268009-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

All'ordinanza con cui la Corte di cassazione, in pendenza del ricorso avverso una sentenza di estradizione, rigetta l'istanza di sostituzione di una misura cautelare, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente, atteso che tale istanza non ha natura di mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)