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Sez. 5, Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023) Rv. 284451 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE | Richiesta di rimessione del processo - Declaratoria di inammissibilità - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284451-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)