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Sez. 3, Sentenza n. 42478 del 14/10/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287141-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE | Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287141-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)