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Sez. U, Sentenza n. 26 del 05/07/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202014 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Condanna alle spese in caso di mancato accoglimento della richiesta - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202014-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio generale fissato in materia di spese dall'art. 592, primo comma, cod. proc. pen.; pertanto, atteso che l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell'istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)