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Sez. 3, Sentenza n. 3871 del 22/10/2010 Ud. (dep. 03/02/2011) Rv. 249151 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Domanda di "condono edilizio" - Omessa sospensione del procedimento - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249151-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La mancata sospensione del procedimento penale (nella specie, per reato paesaggistico) in ipotesi di condono edilizio non determina nullità alcuna stante l'assenza di una previsione di legge in tal senso.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)