Sez. 6, Sentenza n. 38943 del 18/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 227718 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sindacato mediante impugnazione dell'accordo concernente i fattori di quantificazione della pena - Limiti - Illegalità della pena - Mancata applicazione di aumento di pena in relazione alla contestata recidiva - Illegalità della pena - Esclusione - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale, illegalità che va esclusa quando, pur a fronte di rituale contestazione della recidiva, non sia stato applicato un corrispondente aumento di pena, posto che si tratta di circostanza ad applicazione facoltativa, la cui esclusione può considerarsi implicitamente compresa nel negozio intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso proposto per violazione di legge avverso la sentenza del tribunale, specificando come a nulla rilevasse la sua provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 cod. proc. pen., di un autonomo potere di impugnazione - non può sindacare le determinazioni del pubblico ministero procedente fuori dai casi di illegalità della pena concordata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)