diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 19/07/1969 (Rv. 342386 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - INGIUNZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342386-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - INGIUNZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali, disposta dall'art.1 della legge 14 luglio 1965, n.818, non si applica, a norma dell'art.3 della stessa legge, che richiama espressamente l'art.92 dell' ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941, n.12), alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, tra le quali rientra anche quella conseguente ad opposizione del datore di lavoro al decreto ingiuntivo, ottenuto a suo carico dall' istituto di previdenza, per il pagamento di contributi assicurativi omessi, rimanendo, al detto fine, irrilevante che la controversia sia stata trattata con il rito ordinario, anziche con quello speciale del lavoro. (V. 3757-68, massima n.337131 3350-68, massima n.336370 2789-68, massima n.335426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)