Sez. L, Sentenza n. 1034 del 13/02/1980 (Rv. 404495 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - NATURA SOSTANZIALE DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA - CAUSA DI LAVORO TRATTATA CON IL RITO ORDINARIO - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - NATURA SOSTANZIALE DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA - CAUSA DI LAVORO TRATTATA CON IL RITO ORDINARIO - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, occorre fare riferimento piuttosto che all'aspetto formale assunto dalla lite all'effettiva natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Pertanto, ove si accerti che si e in presenza di una controversia di lavoro, deve affermarsi l'inapplicabilita della sospensione dei termini processuali a norma dell'art 3 della legge citata, mentre e irrilevante la circostanza che nei precedenti gradi di giudizio sia stato seguito il rito ordinario anziche quello del lavoro, qualora la scelta del rito non sia dipesa dalla qualificazione da parte dei giudici del merito del rapporto controverso come estraneo alla materia lavoristica. (V 210/76, mass n 378867; (V 923/71, mass n 350839; (V 2701/69, mass n 342386).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)