Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 29/10/1981 (Rv. 416394 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - INAPPLICABILITÀ - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - INAPPLICABILITÀ - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma della legge 7 ottobre 1969 n. 742, occorre fare riferimento piuttosto che all'aspetto formale assunto dalla lite, all'effettiva natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con la conseguenza che, ove si accerti che si è in presenza di una controversia di natura previdenziale, deve affermarsi l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 742 del 1969, restando irrilevante la circostanza che nei precedenti gradi di giudizio sia stato seguito il rito ordinario anziché quello del lavoro, tranne che la scelta del rito sia dipesa dalla qualificazione, da parte dei giudici del merito, del rapporto controverso come estraneo alla materia lavoristica o previdenziale. (V 923/71, mass n 350839; (V 2701/69, mass n 342386; (Conf 1034/80, mass n 404495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)