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Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006 (Rv. 592480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Regolamentazione delle spese conseguenti all'estinzione del giudizio - Rapporto con la disciplina generale delle spese relative al giudizio di cognizione ordinaria - Oggetto della pronuncia ex art. 306, comma quarto, cod. proc. civ. - Mera liquidazione delle spese e dei compensi - Regime di impugnazione - Esclusiva ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost. - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Costituzione art. 111 com. 7, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)