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Sez. 2, Sentenza n. 2384 del 13/07/1972 (Rv. 359801 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE ALLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359801-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE ALLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.*

Il testo dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui stabiliva che gli operai avessero diritto alla pensione di invalidita soltanto se la loro capacita di guadagno fosse diminuita a meno di un terzo del guadagno normale, e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n 160 del 6 luglio 1971, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. La normativa vigente, applicabile quale jus superveniens, a tutti i rapporti non definiti, e, quindi, nel senso che anche per gli operai, cosi come il suddetto testo stabiliva per gli impiegati, il diritto alla pensione di invalidita e acquisito se risulti la riduzione della capacita di guadagno in misura superiore al cinquanta per cento del guadagno normale. (Conf 306'72, mass n 356161; 219'72, mass n 356013).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)