Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 14/03/1997 (Rv. 503011 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Verifica della competenza da parte del primo giudice in ordine alla causa successiva onde rimettergliela - Necessità - Verifica della competenza anche per la causa preventivamente instaurata - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Il giudice che ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso (art. 39 secondo comma cod. proc. civ.), deve verificare se sussiste la competenza di quest'ultimo limitatamente alla causa da rimettergli (come si desume dall'espresso ed esclusivo riferimento alla competenza "per la causa proposta successivamente") e non se detto primo giudice è competente - nella specie per territorio, su relativa eccezione - anche per la causa su cui è stato preventivamente adito, perché solo la Corte di Cassazione può sindacare la competenza di un altro giudice per la causa pendente dinanzi al medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)