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Sez. 3, Sentenza n. 4921 del 04/05/1991 (Rv. 471978 - 01)

Competenza civile - Continenza di cause | Competenza di entrambi i giudici aditi - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 1991-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471978-01

Competenza civile - Continenza di cause

Affinché la continenza fra due cause operi come motivo di remissione dell'una all'esame del giudice investito della cognizione dell'altra, occorre che almeno uno dei due giudici sia competente a conoscere di entrambe le liti, concedendosi preferenza, se competenti entrambi, a quello preventivamente adito. A tal fine il giudice, per stabilire (anche d'ufficio) se e davanti a quel foro possa e debba avvenire l'assorbimento della causa minore in quella maggiore, è in dovere di verificare l'ambito non soltanto della propria ma anche della altrui competenza, non essendo sufficiente a quei fini il solo riscontro della prevenzione, come in caso di litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)