Sez. 3, Ordinanza n. 17967 del 14/12/2002 (Rv. 559271 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Giudice competente - Individuazione - Criteri - Regolamento di competenza - Effetto vincolante sotto ogni profilo per il giudice individuato come competente.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In tema di regolamento di competenza ed in ipotesi di continenza di cause, la Corte di Cassazione - ai sensi degli artt. 39, secondo comma e 42 cod. proc. civ. - accerta e deliba sulla rispettiva competenza dei giudici investiti delle due controversie e, quindi, anche su quella del giudice preventivamente adito sulla causa presso di lui pendente, che costituisce uno dei presupposti necessari per la "traslatio iudici". Ne consegue che il giudice preventivamente adito, ritenuto competente su entrambe le cause ("anche" sulla causa proposta successivamente e dunque, in primo luogo, su quella dinanzi ad esso introdotta), non può più contestare la propria competenza, sotto nessun profilo, anche solo implicitamente esaminato dalla Corte regolatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)