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Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008 (Rv. 603578 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Condizioni - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Preclusioni di cui all'art. 1492, terzo comma, cod. civ. - Inapplicabilità - Termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603578-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE

La trasformazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sè sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., occorrendo, a tal fine, che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo; tanto vale a maggior ragione con riguardo all'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ., che é azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., non soggetta, quindi, alle preclusioni di cui al terzo comma di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)