diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 29/11/2004 (Rv. 578329 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Alienazione o trasformazione della cosa venduta - Azione redibitoria - Esclusione - Fondamento nella volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante i vizi - Conseguenze - Accertamento in fatto di tale volontà - Necessità - Svolgimento per la prima volta nel giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578329-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE

La regola dettata dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita nei casi di alienazione o trasformazione della "res vendita" affetta da vizi redibitori, deve essere ricondotta non tanto alla impossibilità obiettiva di ripristinare la situazione delle parti anteriore al contratto quanto alla volontà dell'acquirente, manifestata attraverso l'uso della cosa, di accettarla nonostante i vizi in quanto l'utilizzazione di essa si presenti come inequivocabilmente indicativa della predetta volontà, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)