Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000 (Rv. 542049 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE | Azione risarcitoria - Preclusione dell'esame se il giudice ravvisa la rinunzia all'azione redibitoria - Esclusione - Autonomia dell'azione risarcitoria - Sussistenza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE
La rinunzia, accertata dal giudice di merito, del compratore all' azione di risoluzione malgrado la denunzia dei vizi della merce acquistata, non preclude l' esame dell' azione risarcitoria dal medesimo proposta perché detta azione, riconosciuta dall' art. 1494 cod. civ., è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e "quanti minoris" e può esser pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti - comuni alle altre due azioni - della tempestiva denunzia e dell' esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l' azione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)