Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999 (Rv. 528785 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | In Genere.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Qualora si agisca in giudizio per far valere l'illiceità della fattispecie negoziale unitaria costituita dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto con un soggetto diverso dal mutuante la quale dissimuli un patto commissorio, la prova della simulazione della compravendita può essere data anche per testimoni o per presunzioni a norma dell'art. 1417 cod. civ. (nella specie l'attore aveva dedotto la divergenza tra il reale intento dei contraenti - di costituire con la compravendita una garanzia al mutuante in ordine alla restituzione della somma mutuata al venditore - e il negozio posto in essere per ottenere tale risultato con la consapevole adesione dell'acquirente, e la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sul presupposto che la compravendita immobiliare configurasse una interposizione fittizia, aveva ritenuto necessaria la controdichiarazione scritta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)