Sez. 3, Sentenza n. 28281 del 22/12/2011 (Rv. 620669 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sottoscrizione illeggibile - Difetto di sottoscrizione - Equiparazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dal n. 5 dell'art. 132 cod. proc. civ., è equiparata la sottoscrizione illeggibile, allorché nella sentenza non risulti neppure indicato il giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di individuazione del decidente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non inficiata da nullità la sentenza impugnata nella quale era possibile individuare l'estensore sia dall'indicazione, nel testo della stessa, del giudice relatore, sia dall'apposizione di una firma in calce al medesimo provvedimento caratterizzata dalla presenza di una lettera alfabetica che non permetteva alcuna confusione con l'altro componente del collegio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)