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Sez. L, Sentenza n. 4809 del 04/10/1985 (Rv. 442217 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN ESECUZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442217-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN ESECUZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO - INCLUSIONE.*

A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) costituisce retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse le somme corrisposte per i titoli specificamente elencate nel secondo comma dello stesso articolo. All'infuori di tali ipotesi, l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria. (nella specie i giudici del merito avevano affermato la natura retributiva delle mensilità liquidate dal pretore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 anche se, successivamente alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, era intervenuta una transazione in forza della quale il lavoratore aveva ricevuto un'ulteriore somma in corrispettivo della sua rinuncia alla riassunzione. La suprema Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio che precede). (contra 163/85, mass n 438370; (contra 4605/82, mass n 422575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)