Sez. L, Sentenza n. 4605 del 13/08/1982 (Rv. 422575 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN FORZA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CIRCA LA PRETESA AD UNA SUPERIORE QUALIFICA PER LE MANSIONI SVOLTE IN UN PRECORSO RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EROGAZIONE PECUNIARIA COMPIUTA IN FORZA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CIRCA LA PRETESA AD UNA SUPERIORE QUALIFICA PER LE MANSIONI SVOLTE IN UN PRECORSO RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
A norma sia dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che dell'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, costituisce retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro rimanendo escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore per i titoli di cui al secondo comma del citato art. 12. Pertanto, l'erogazione pecuniaria compiuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore, in forza di un accordo transattivo circa la pretesa (contestata) ad una superiore qualifica per le mansioni svolte in un precorso rapporto di lavoro, non rientra nel concetto di retribuzione imponibile, siccome derivante non già dal rapporto di lavoro nel suo reale contenuto e nella sua effettiva disciplina legale o convenzionale, ma dal regolamento di interessi stabilito dalle parti al precipuo scopo di comporre la lite, seppure tale regolamento si inserisca nella situazione complessiva che viene a determinarsi fra le parti stesse e di cui costituisce integrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)