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Sez. L, Sentenza n. 5412 del 02/06/1998 (Rv. 516014 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Erogazione del datore di lavoro in forza di transazione o di conciliazione giudiziale - Principio di non assoggettabilità a contribuzione di somme dipendenti da transazione diretta all'eliminazione non della "res dubia" ma del rischio della lite - Limiti - Verifica delle qualificazioni formali - Necessità - Erogazioni comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - Computabilità - Fattispecie relativa a somma corrisposta in connessione con rinuncia ad impugnativa di licenziamento.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516014-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio, secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro (sicché per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione). (Nella specie, in sede di conciliazione di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare, era stato previsto il pagamento al lavoratore di una somma, offerta a titolo di "risarcimento danni per anticipata risoluzione del rapporto", il quale veniva definito risolto per dimissioni in connessione con la dichiarata revoca del licenziamento; la sentenza impugnata aveva escluso la assoggettabilità a contribuzione della somma corrisposta al lavoratore in attuazione di conciliazione conclusa; la SC ha annullato tale decisione e ha pronunciato nel merito nel senso della assoggettabilità della somma a contribuzione).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)