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Sez. 1, Sentenza n. 32186 del 18/09/2002 Cc. (dep. 26/09/2002) Rv. 222240 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO | Revoca per successiva sentenza di patteggiamento - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222240-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della non menzione concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la modificazione dell'art. 168 cod. pen. intervenuta sul tema affine della revoca della sospensione condizionale della pena ad opera della legge n. 128 del 2001 in quanto quest'ultima si limita a sancire la revoca automatica di quest'ultimo beneficio, ove disposto per una sentenza di patteggiamento, allorché esso sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 com. 3, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)