Sez. 4, Sentenza n. 4345 del 12/11/2002 Cc. (dep. 30/01/2003) Rv. 223548 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale - Normativa sopravvenuta (l. 26 marzo 2001, n. 128) - Nuove ipotesi di revoca del beneficio - Disciplina applicabile - Natura sostanziale della revoca - Applicazione della disciplina più favorevole - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
L'art. 168 cod. pen., che prevede i casi di revoca della sospensione condizionale della pena, ha natura di norma sostanziale e non processuale, per cui, ove intervenga una modifica in senso peggiorativa, quale è quella costituita dall'avvenuto inserimento, per effetto dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, del comma terzo di detto articolo, recante nuove ipotesi di revoca del beneficio, deve trovare applicazione la disciplina più favorevole vigente al momento della commissione del fatto (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la revoca disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)