Sez. 2, Sentenza n. 3413 del 24/05/1980 (Rv. 407243 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - COSIDDETTA CLAUSOLA 'CIF' - DEROGA ALLA DISCIPLINA EX ART 1510 COD CIV - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - COSIDDETTA CLAUSOLA 'CIF' - DEROGA ALLA DISCIPLINA EX ART 1510 COD CIV - ESCLUSIONE.*
In tema di vendita di cose da trasportarsi da un luogo all'altro, il principio, in forza del quale il venditore si libera dell'Obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al vettore, mentre il rischio del trasporto resta a carico del compratore (art 1510 secondo comma cod civ), non trova deroga per il solo fatto che le spese del trasporto e dell'Assicurazione siano state assunte dal venditore stesso, in base alla cosiddetta clausola 'CIF'. (V 4125/75, mass n 378449; (V 3205/74, mass n 371708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)