Sez. L, Sentenza n. 7373 del 11/08/1994 (Rv. 487715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione notificato da una delle parti del procedimento - Ricorsi delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Conversione dei ricorsi di dette parti proposti come principali in ricorsi incidentali - Ammissibilità - Estremi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Atteso il principio dell'unità dell'impugnazione - secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento, nella forma delle impugnazioni incidentali; con la conseguenza che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, per gli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)