Sez. 6 - , Sentenza n. 51126 del 18/07/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 278192 - 03
GIUDICE - IN GENERE | Provvedimento di applicazione del giudice - Inosservanza della disciplina - Nullità - Esclusione - Ragione.
GIUDICE - IN GENERE
Non dà luogo a nullità ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di applicazione dei magistrati ai collegi giudicanti, poiché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta sanzione processuale sono individuabili esclusivamente nei requisiti di capacità "generica" di cui all'art. 33, comma 1, in tema di nomina ed ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità "specifica", presa in considerazione dal comma successivo, che afferisce alla regolare costituzione del giudice nell'ambito del singolo processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)