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Sez. 6, Sentenza n. 49988 del 02/12/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230227 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Procedimento di sostituzione del giudice astenutosi o ricusato - Inosservanza delle regole - Nullità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230227-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, perché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta nullità sono rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma primo, stesso codice, là dove esso fa riferimento alla capacità "generica" del giudice, che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità "specifica", presa in considerazione dal comma successivo, in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)