Sez. 4, Sentenza n. 12017 del 29/01/2026 Ud. (dep. 30/03/2026) Rv. 289646-01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Incendio boschivo - Attenuante di cui all'art. 423-bis, sesto comma, cod. pen. - Natura oggettiva - Effettivo risanamento del danno cagionato - Necessità - Esclusione - Attivazione finalizzata ad attenuare le conseguenze del reato - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
In tema di incendio boschivo, l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso di cui all'art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non esige comportamenti suscettibili di ridurre l'impatto dannoso del fuoco, essendo sufficienti, a tal fine, condotte post-delittuose univocamente finalizzate alla concreta e stabile inertizzazione degli effetti dell'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha parzialmente annullato la decisione che aveva negato l'attenuante nei confronti del sindaco che, ritenuto responsabile per l'incendio boschivo divampato a causa delle carenze organizzative di uno spettacolo pirotecnico, si era adoperato mediante tempestivo avviso diramato ai soccorritori).
Cod. Pen. art. 423 bis com. 6, Cod. Pen. art. 452 decies, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 08/09/2021 num. 120 art. 6, Legge 08/11/2021 num. 155 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)