Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007 (Rv. 596533 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) | Atti e provvedimenti amministrativi generali e regolamenti - Rispettiva nozione - Regolamenti di competenza ministeriale - Parere del Consiglio di Stato e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri - Necessità - Fattispecie in tema di lotterie istantanee.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)
A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili -, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza. A norma dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Ne consegue che, in tema di lotterie, mentre il decreto del Ministro delle Finanze 12 febbraio 1991 n. 183, in quanto adottato - sulla base della previsione dell'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 - con il procedimento di cui al citato art. 17, ha natura regolamentare, viceversa, i decreti istitutivi delle singole lotterie, emanati dal Ministro delle finanze sulla base dell'autorizzazione prevista dal suddetto art. 6 a seguto dell'adozione del d.m. n. 183, e concernenti - ai sensi dell'art. 3 di quest'ultimo - la fissazione dei criteri e delle modalità di ogni singola lotteria nazionale ad estrazione istantanea ed in particolare il d.m. 2 novembre 1995, istitutivo della lotteria istantanea "La fortuna sotto la neve", hanno natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta, che viene implicitamente accettata dal partecipante alla lotteria con l'acquisto del biglietto, essendo il relativo decreto (avente valore, non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa) affisso nei luoghi di vendita dei biglietti; ne consegue che l'interpretazione di tali norme va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale (pur con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti), e non secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 12/02/1991 num. 183 art. 3, DM Finanze 02/11/1995, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Legge 26/03/1990 num. 62 art. 6, Preleggi art. 3, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1935
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)