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Sez. 1, Sentenza n. 3344 del 14/06/1979 (Rv. 399741 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - CESSIONE A TERZI DEI PROPRI DIRITTI DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL DECORSO DEL QUINQUENNIO DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE - NULLITA - CONDIZIONI - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L'OBBLIGO DELLE PARTI DI PRESTARE IL LORO CONSENSO AL TRASFERIMENTO DA ATTUARSI IN FUTURO IN PRESENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI - VALIDITA - RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399741-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE - CESSIONE A TERZI DEI PROPRI DIRITTI DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL DECORSO DEL QUINQUENNIO DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE - NULLITA - CONDIZIONI - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L'OBBLIGO DELLE PARTI DI PRESTARE IL LORO CONSENSO AL TRASFERIMENTO DA ATTUARSI IN FUTURO IN PRESENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI - VALIDITA - RICORRENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La nullita, per contrasto con la norma imperativa di legge, del contratto con il quale l'assegnatario di alloggio economico e popolare ceda ad un terzo i propri diritti, prima del decorso di cinque anni dall'occupazione dell'immobile, in violazione dell'art 15 della legge 28 febbraio 1949 n 43 e successive modificazioni, riguarda l'ipotesi del trasferimento effettivo ed immediato di detti diritti, con il subingresso del cessionario nella posizione del cedente, mentre deve ritenersi valido ed operante il contratto con il quale dette parti si limitino ad assumere l'Obbligo di prestare in futuro il loro consenso a quel trasferimento, da attuarsi successivamente nel concorso di tutte le condizioni di legge, ivi compreso il decorso dell'indicato quinquennio. L'indagine volta a stabilire la ricorrenza dell'una o l'altra di tali ipotesi, traducendosi in un accertamento della volonta delle parti, e demandata al giudice del merito, e si sottrae a Sindacato in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale e correttamente motivata. (V 4194/78, mass n 393821; (V 4205/75, mass n 378558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 15, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)