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Sez. L, Sentenza n. 9538 del 14/06/2003 (Rv. 564249 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali - Iscrizione alla CPDEL o alla Cassa per le pensioni ai sanitari - Opzione - Esercizio - Periodo di servizio presso l'ONMI - Indennità di buonuscita in aggiunta all'indennità di anzianità - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564249-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Sulla base del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, richiamato dall'art. 9, legge n. 698 del 1975, per i dipendenti dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, l'indennità di buonuscita in aggiunta all'indennità di anzianità è attribuita ai soli dipendenti che non abbiano esercitato entro i cinque anni il diritto di chiedere l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o alla Cassa per le pensioni ai sanitari e non a coloro che (come nel caso di specie), avendo esercitato tale opzione, hanno diritto, in relazione al periodo di servizio presso l'ONMI, alla sola indennità di anzianità e non anche all'indennità di buonuscita.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)