Sez. 6, Sentenza n. 26530 del 29/03/2001 Cc. (dep. 28/06/2001) Rv. 219485 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Convalida tardiva - Valore di provvedimento autonomo adottato dal P.M. - Esclusione - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
La convalida del sequestro, operato dalla P.G., da parte del P.M. oltre il termine perentorio di quarantott'ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo provvedimento adottato dall'A.G., ostandovi la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preciso potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida determina obbligatoriamente l'inefficacia del provvedimento cautelare assunto dalla Polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)