Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 14/05/2010 Cc. (dep. 11/06/2010) Rv. 247388 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Omessa convalida del P.M. per ritardata trasmissione del verbale - Istanza di riesame proposta dall'interessato - Ordinanza di rigetto - Nullità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
Nell'ipotesi in cui il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su delega del P.M. non venga convalidato per la tardiva trasmissione del relativo verbale, è nulla l'ordinanza del Tribunale che abbia rigettato l'istanza di riesame proposta dall'interessato, convalidando - sia pure implicitamente - il sequestro per la parte eccedente l'oggetto specificato dal P.M. nel provvedimento di delega, attesa l'inefficacia del vincolo reale per la mancata convalida entro il termine previsto dall'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)