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Sez. L, Sentenza n. 17602 del 10/08/2007 (Rv. 600116 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporti di agenzia costituiti con società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Indennità maturata a favore dell'agente poste a carico della liquidazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600116-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE

In tema di indennità di fine rapporto spettanti all'agente, il principio di cui all'art. 6 della legge n. 576 del 1978 - secondo il quale nel caso di liquidazione coatta amministrativa della preponente compete all'agente e vanno poste a carico della liquidazione le sole indennità collegate con la risoluzione "ipso iure" del rapporto e non anche le ulteriori indennità previste dalla contrattazione per i casi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti - non trova applicazione ove sia la stessa contrattazione collettiva a prevedere la corresponsione delle ulteriori indennità predette. (Nella specie, la S.C., affermando il su esteso principio, ha riconosciuto il diritto dell'agente alle ulteriori indennità di fine rapporto sulla base dell'art. 12 dell'Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994).

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)