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Sez. L, Sentenza n. 16850 del 01/08/2011 (Rv. 618975 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporto di agenzia - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Risoluzione di diritto dei rapporti di agenzia - Prevalenza della disciplina speciale sugli art. 2118 e 2119 cod. civ. - Fondamento - Conseguenze - Indennità di mancato preavviso - Spettanza - Indennità supplementare - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618975-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE

In tema di rapporto di agenzia, l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, nel prevedere che, in caso liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa, i rapporti di agenzia costituiti con la stessa sono risolti di diritto, ha natura di norma speciale e prevale sulla disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ. restando incompatibile l'applicazione di una disciplina che presuppone la continuità del rapporto fino al recesso. Ne consegue che, in applicazione del disposto di cui al secondo periodo dell'art. 6, comma 1, citato, all'agente spetta solamente l'indennità di fine rapporto, che resta a carico della procedura concorsuale, e non anche l'indennità supplementare di cui all'art. 12, IV, AEC 24 giugno 1981 (collegata alla perdita della clientela), in quanto il rapporto di agenzia, già risolto di diritto, è automaticamente ricostituito con l'impresa cessionaria del portafoglio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)