Sez. 1, Sentenza n. 4486 del 28/03/2002 (Rv. 553341 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza di inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Recante la condanna della parte al pagamento di pena pecuniaria - Ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Conseguenze - Ammissibilità - Esclusione - Vizio derivante dalla mancanza di terzietà del giudice non riconosciuta - Conversione in motivo di nullità della sentenza - Conseguenze - Deducibilità con il gravame avverso di essa.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
L'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione e che reca la condanna della parte che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; la tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio e convertendosi l'eventuale vizio derivante dal mancato riconoscimento del difetto di imparzialità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, è, invece, garantita dall'impugnazione di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)