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Sez. 1, Sentenza n. 8729 del 27/06/2000 (Rv. 538070 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Ordinanza - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538070-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione ex art. 53 cod. proc. civ. non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo e non incidente sull'organo - giudice o sui suoi criteri di costituzione, essendo esclusivamente finalizzato, all'esito di un procedimento sostanzialmente amministrativo, ad assicurare il soddisfacimento di interessi di ordine generale ed il corretto esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice - persona. La tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio, e convertendosi l'eventuale vizio della non riconosciuta incompatibilità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, è, invece, garantito dall'impugnazione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)