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Sez. 1, Sentenza n. 8413 del 15/10/1994 (Rv. 488090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Gravame proposto dall'ente pubblico - Inammissibilità per difetto della autorizzazione a stare in giudizio - Dichiarazione da parte del giudice di appello - Atti per provare la valida costituzione del rapporto processuale - Deposito in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

In sede di legittimità non è ammesso il deposito degli atti necessari per provare la valida costituzione del rapporto processuale nella precedente fase di merito quando l'inammissibilità del gravame proposto dall'ente pubblico sia stata già dichiarata dal giudice di appello per difetto della necessaria autorizzazione a stare in giudizio del suo organo rappresentativo (nella specie, mancanza della ratifica da parte del consiglio comunale della delibera della giunta che, in via d'urgenza, e prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, aveva autorizzato il sindaco a stare in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 98, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 100, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 101, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)