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Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 26/01/2007 (Rv. 594419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Espressa riproposizione di domande o eccezioni - Omissione - Conseguenze - Rinuncia tacita - Configurabilità - Giudizio di rinvio - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse: il principio opera anche nel giudizio di rinvio in cui, se è preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, rimane la facoltà di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)