Sez. 3, Sentenza n. 5543 del 23/10/1979 (Rv. 402132 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Perche un contratto di locazione possa essere considerato sostituzione di altro precedente, e cosi godere della proroga prevista dall'art 2, comma primo, prima parte, della legge 23 maggio 1950, n 253, occorre una stretta relazione genetica tra i due contratti, dipendente da un negozio trilaterale stipulato tra il locatore, il conduttore precedente e il conduttore successivo, avente come causa unica ed esclusiva la cessazione del rapporto con il conduttore precedente e la contestuale immediata Costituzione del nuovo rapporto con il conduttore successivo. Non puo sussistere, quindi, alcun nesso derivativo tra i due rapporti quando quello successivo, derivando da un contratto concluso soltanto fra il locatore e il nuovo conduttore, sia completamente avulso da quello precedente, gia estinto al momento del sorgere del secondo rapporto per rinuncia da parte del primo conduttore, anche se tale rinuncia sia stata determinata dalla prospettiva di agevolare la stipulazione del nuovo contratto. (V 1128/78, mass n 390501; (V 2530/73, mass n 365980; (V 2762/70, mass n 349243).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)