Sez. 3, Sentenza n. 2762 del 29/12/1970 (Rv. 349243 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE SOSTITUZIONE O INNOVAZIONE DI CONTRATTI PRECEDENTI - LATA ACCEZIONE - CONCETTO DI SOSTITUZIONE - RINUNCIA ALLA PROROGA DEL VECCHIO CONDUTTORE PRIMA DEL SORGERE DEL NUOVO CONTRATTO - EFFETTI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE SOSTITUZIONE O INNOVAZIONE DI CONTRATTI PRECEDENTI - LATA ACCEZIONE - CONCETTO DI SOSTITUZIONE - RINUNCIA ALLA PROROGA DEL VECCHIO CONDUTTORE PRIMA DEL SORGERE DEL NUOVO CONTRATTO - EFFETTI.*
Il legislatore, nel non assoggettare a proroga legale i contratti di locazione stipulati dopo il primo marzo 1947, salvo che siano da considerarsi rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti, non ha usato queste espressioni nel loro significato rigorosamente giuridico, bensi per comprendere le varie ipotesi in cui il nuovo rapporto obbligatorio debba considerarsi la continuazione di altro soggetto a proroga, ancorche siano intervenute modificazioni o trasformazioni nell'oggetto, nel titolo o nella struttura. Ricorre l'ipotesi della sostituzione allorche, al di fuori degli altri due casi, sia intervenuta tra i due rapporti una stretta relazione genetica, per la quale assume significato negoziale il fatto materiale della successione di un conduttore ad un altro nel godimento del medesimo immobile. Elemento costitutivo della sostituzione e il consenso delle tre parti interessate (locatore, conduttore uscente e nuovo conduttore), necessariamente coordinato al fine della Costituzione di un nuovo rapporto il quale deve essere per tutte le parti la causa unica ed esclusiva della cessazione del precedente. Pertanto, non puo sussistere nesso genetico con il vecchio contratto quando il nuovo, con diverso conduttore, sia completamente avulso da quello precedente, gia estintosi al momento del sorgere del nuovo per rinuncia unilaterale e incondizionata alla proroga da parte del conduttore precedente, anche se motivata dalla prospettiva di agevolare la stipulazione del nuovo contratto con un nuovo determinato conduttore. (Conf 2980'68, mass n 335779).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)