Sez. L, Sentenza n. 8200 del 16/06/2000 (Rv. 537658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Necessità - Non immediatezza - Legittimità - Limiti - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento per giusta causa, la non immediatezza della contestazione induce a ritenere che il datore di lavoro abbia a suo tempo soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva la colpa del lavoratore; pertanto, quanto maggiore è il tempo intercorrente tra il fatto e l'addebito (nella specie oltre tre anni), tanto più rigorosa deve essere la prova, incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la presunzione dell'illiceità della contestazione non tempestiva (nella specie tra il fatto e l'intimazione del licenziamento erano trascorsi oltre tre anni e la SC ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con una illegittima inversione dell'onere della prova, aveva ritenuto presuntivamente legittima la non immediatezza della contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2016, Cod. Civ. art. 2019, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)