Sez. 1, Sentenza n. 8351 del 31/01/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 233512 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto diverso - Non rilevato nel dibattimento di primo grado o risultato nel giudizio di appello - Obblighi del giudice di appello.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)