Sez. 6, Sentenza n. 47549 del 10/10/2007 Ud. (dep. 21/12/2007) Rv. 238323 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Fatto diverso non rilevato in primo grado o risultato nel giudizio di appello - Annullamento della sentenza di primo grado e trasmissione degli atti al P.M. - Obbligo del giudice di appello.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati e non vi abbia già provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M., ai sensi degli artt. 521, comma secondo, e 598 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)