Sez. 5, Sentenza n. 40625 del 27/10/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 236303 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Fatto diverso da quello contestato rilevato in sede di appello - Trasmissione degli atti al PM e annullamento della sentenza di primo grado - Legittimità - Sussistenza.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.
In tema di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), è legittima la decisione con cui il giudice di appello, rilevata la diversità del fatto contestato rispetto a quello emerso nel giudizio di appello, annulli la sentenza di condanna di primo grado e rinvii gli atti al P.M. perché proceda per il fatto diverso, perché, in tal caso, non è applicabile la specifica disposizione dell'art. 604, comma primo, cod. proc. pen. che impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado nel caso in cui quest'ultimo abbia condannato per un fatto diverso in violazione delle regole sulle contestazioni dibattimentali; mentre deve, in via analogica, applicarsi lo stesso art. 604, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'annullamento della sentenza di primo grado, altrimenti suscettibile di passare in giudicato, con l'effetto di determinare la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che renderebbe inutile la trasmissione degli atti al P.M..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)