Sez. 1, Sentenza n. 39393 del 24/11/2016 Cc. (dep. 23/08/2017) Rv. 270969 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Esecuzione di pene concorrenti - Ergastolo con isolamento diurno - Limiti di cui all'art. 72 cod. pen. - Superamento - Condizioni - Ragioni.
PENA - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento diurno, di cui all'art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)