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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 10/02/1999 (Rv. 523091 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Presupposti - Requisito della "dipendenza" dei rispettivi provvedimenti - Necessità - Causa pregiudicante - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523091-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

L'art. 295 cod.proc.civ., nel recepire una posizione di disfavore per il differimento della conclusione della causa fino all'esito della separata controversia, fissa in proposito l'indefettibile requisito della "dipendenza" dei rispettivi procedimenti e, quindi, qualifica come pregiudicante solo la causa che investa un indispensabile antecedente logico - giuridico, la cui definizione di per sè determini la decisione della causa pregiudicata (nella specie, un privato aveva citato in giudizio il sindaco in persona, per il pagamento di un credito che non era stato ricompreso nel Piano di risanamento del Comune; il giudice aveva sospeso la causa in attesa della definizione del giudizio promosso dal sindaco stesso, contro il Comune, innanzi al TAR, per l'annullamento del decreto ministeriale di approvazione del predetto Piano. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato il provvedimento di sospensione del giudice di merito, escludendo l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due questioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)