Sez. 1, Sentenza n. 7057 del 29/05/2000 (Rv. 536999 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Presupposti - Rilevanza e opponibilità del giudicato penale - Portata - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
Il codice di procedura penale del 1988 non ha riprodotto la regola, dettata dall'art. 3 del codice di rito previgente, della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile, ispirandosi, al contrario, alla tendenziale autonomia dei due giudizi. Tuttavia, un rapporto di pregiudizialità tra gli stessi non può essere negato in via astratta e di principio, alla stregua del disposto dell'art. 211 delle norme di attuazione e coordinamento del vigente codice di procedura penale, il quale prevede che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, secondo comma, dello stesso codice, la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere. Tale nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e penale ha dato luogo, altresì, alla necessità di modifica dell'art. 295 cod. proc. civ., che, nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 35 della legge n. 353 del 1990, stabilisce che il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso, o altro giudice, debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, con conseguente necessità, di volta in volta, di una indagine concreta diretta a verificare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato art. 295 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., in difformità dalla decisione pretorile, ha negato la sussistenza di tale rapporto tra la decisione del giudice penale in ordine alla contestata truffa ai danni di soggetto indotto ad emettere cambiali in pagamento di un immobile che costui aveva promesso di acquistare dall'imputato, e che poi era risultato non di proprietà di quest'ultimo, ed il giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dallo stesso imputato, ed emesso nei confronti del terzo portatore dei titoli, non ritenendo rilevante, agli effetti della valutazione della pregiudizialità di detto giudizio penale, neanche la questione della eventuale mala fede del terzo nel ricevere le cambiali - peraltro negata da questo - , estranea al processo penale pendente.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 211, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)