Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 13/05/1997 (Rv. 504248 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizio civile non avente ad oggetto azione riparatoria - Sospensione meramente facoltativa - Esclusione - Presupposti della sospensione necessaria - Rilevanza e opponibilità del giudicato penale.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
Con riguardo alla sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 35 legge n. 353 del 1990) in pendenza di procedimento penale - sospensione che non può mai essere facoltativa, ma è sempre necessaria quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato - occorre distinguere l'ipotesi del giudizio civile avente ad oggetto l'azione riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno, che è disciplinata dall'art. 75 cod. proc. pen. ed è tendenzialmente dominata dal principio dell'autonomia delle giurisdizioni e quindi dal divieto di sospensione del processo civile se non nelle due ipotesi previste dal terzo comma della citata disposizione (se l'azione è stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), e l'ipotesi di ogni altro giudizio civile, che è invece retta (ex art. 211 disp. att., coord. e trans. cod. proc. pen.) dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicato sicché la sospensione (necessaria) del giudizio pregiudicato è in tal caso condizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza e dell'opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 654 cod. proc. pen. (che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudici civili ed amministrativi, diversi da quelli di danno o disciplinari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 211, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)